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Autoveicoli e Patenti di guida

RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA

Si ritiene utile precisare, come peraltro previsto dalla Circolare n. 16 del Ministero dei Trasporti in data 7.4.1971, che è possibile procedere al rinnovo della patente soltanto a condizione che non siano trascorsi cinque anni dalla data di scadenza.
Pertanto i cittadini italiani residenti all’estero regolarmente iscritti all’anagrafe consolare o dimoranti all’estero per un periodo di almeno sei mesi, ovvero iscritti alle Anagrafi Consolari per i quali sia stata avviata la procedura di iscrizione all’AIRE, potranno richiedere la conferma di validità della propria patente tramite l’Autorità diplomatico-consolare. Quest’ultima provvederà al rilascio dell’attestato di conferma di validità subordinatamente all’acquisizione della prevista certificazione del medico di fiducia (art. 119 del nuovo Codice della Strada) e previa percezione dei relativi diritti consolari Euro 41,00 e dell’imposta da bollo di Euro 16,00 (l’importo dell’imposta di bollo e dei diritti consolari dovranno essere pagati in Dram Armeni direttamente all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata. L’importo in dram verrà comunicato di volta in volta perchè viene aggiornato ogni 3 mesi).

Modello certificazione medica

 

Clinica medica dove prenotare l’appuntamento al fine di ottenere il certificato medico:

Medline” Medical Center tel. +374 60 660303, Via Rostovyan 17/1, Jerevan

www.medline.am

La prenotazione della visita medica e l’onorario dovuto per gli accertamenti psicofisici sono a carico degli interessati i quali dovranno, una volta eseguito quanto sopra, presentarsi, previo appuntamento, a questo Ufficio consolare muniti della certificazione medica debitamente compilata dal medico di fiducia, la patente di guida e una foto.

 

SULLA BASE DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA, L’AUTORITA’ CONSOLARE RILASCIA L’ATTESTAZIONE DI RINNOVO DELLA PATENTE.

Il titolare di patente, munito di tale attestazione, dovrà circolare con la patente scaduta unitamente all’attestazione stessa, in quanto la seconda costituisce un’emanazione della prima. Pertanto, l’Ambasciata non può rinnovare una patente scaduta, rubata o deteriorata.

Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino la cui patente di guida è stata rinnovata presso questa Ambasciata (o altra autorità italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo) ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia e anche se il rinnovo eseguito presso l’ Ambasciata è ancora valido, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell’art. 126 del Codice della strada.
In nessun caso potranno essere confermate le patenti di conducenti la cui idoneità psicofisica deve essere certificata dalle Commissioni Mediche locali di cui all’art. 119, comma 4, del C.d.S.

Si sottolinea che le Rappresentanze italiane diplomatico-consolati all’estero non sono abilitate ad emettere nuove patenti in formato tessera.

Durata del rinnovo

Validità della patente di guida: le patenti di guida di tipo A e di tipo B sono valide per dieci anni.
Qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni;
Quelle rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni;
Le patenti A e B rilasciate a soggetti diversamente abili e quelle di tipo C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età.

SMARRIMENTO O FURTO DI PATENTE ITALIANA

I possessori di patente italiana non iscritti all’Aire/residenti in Italia che smarriscono la propria patente trovandosi in Armenia per un periodo di permanenza transitoria, dovranno presentare denuncia di smarrimento presso l’Autorità di Polizia armena.
Per ottenere il duplicato della patente smarrita, i connazionali, solamente al rientro in Italia, potranno attivarsi per:
• presentare una nuova denuncia di smarrimento alle Autorità di Polizia italiane;
• ottenere un permesso di guida, rilasciato al momento della denuncia;
• ricevere, alla propria residenza, il duplicato della patente
I possessori di patente italiana iscritti all’Aire/residenti in Armenia che smarriscono la propria patente italiana, dovranno presentare denuncia di smarrimento presso l’Autorità di Polizia armena e poi potranno scegliere se:
• richiedere alle Autorità armene l’emissione della patente armena secondo le procedure adottate dalla normativa armena;
• richiedere il duplicato della patente italiana smarrita agli Uffici della Motorizzazione Civile in Italia, a seguito di denuncia presentata alle Autorità di Polizia Italiana.
In luogo della certificazione della residenza, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, che attesti l’iscrizione nel registro AIRE ed indichi il comune italiano in cui si trova tale registro.