La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis.
I figli minori di un cittadino/a italiano/a dalla nascita sono automaticamente italiani. Per i residenti all’estero, sarà sufficiente presentare l’atto di nascita del minore all’Ufficio di Stato Civile dell’Ambasciata prima del compimento del suo 18° anno di età. Clicca qui per la procedura
I richiedenti maggiorenni, i cui atti di nascita non siano quindi mai stati registrati, dovranno presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. L’istanza di riconoscimento della cittadinanza per discendenza deve essere presentata presso il luogo di residenza del richiedente: Rappresentanza Consolare di competenza territoriale se residente all’estero, oppure Comune se residente in Italia.
Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.
La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link
Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:
In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
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Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):
- il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
- il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
- il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis
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Alla luce della nuova legge si precisa che:
1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente.
Per domande “presentate” si intende:
- Consegnate allo sportello dell’Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;
- Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;
- Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;
- Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.
2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente
Per “appuntamento comunicato all’interessato dall’Ufficio competente” si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall’interessato dall’indirizzo e-mail consolare.jerevan@esteri.it
3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.
Per la necessaria documentazione da presentare, gli interessati dovranno fornire:
- Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, ovverosia:
- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- Certificato di residenza.
- Per l’applicazione della nuova normativa, si dovranno inoltre produrre:
- Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):
- Certificati negativi di cittadinanza;
- Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
- Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;
- Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
- Certificato storico di cittadinanza.
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Per presentare la domanda di cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) è necessario fissare un appuntamento previo l’ invio di una email a consolare.jerevan@esteri.it
Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale debitamente legalizzata e tradotta in italiano. Non sono ammesse discrepanze (es. nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.) di alcun genere nella documentazione presentata. L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso.
I documenti originali richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.
La trattazione delle pratiche di riconoscimento Iure Sanguinis (per discendenza) è soggetta al pagamento di 600 EUR (a partire dal 01/01/2025); il pagamento deve essere effettuato in valuta armena il giorno dell’appuntamento presso l’ Ambasciata al tasso di cambio trimestrale. Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.
Si ribadisce che l’Ambasciata si riserva di chiedere documentazione aggiuntiva. I termini di trattazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis decorrono dal momento in cui la documentazione è completa.
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Attraverso i link a destra, è possibile accedere alle informazioni relative ad altre modalità specifiche di acquisizione della Cittadinanza italiana:
- Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori)
- Acquisto della Cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita
- Riacquisto della cittadinanza
- Cittadinanza per matrimonio o unione civile