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Cittadinanza per discendenza

 

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis.

I figli minori di un cittadino/a italiano/a sono automaticamente italiani. Per i residenti all’estero, sarà sufficiente presentare  l’atto di nascita del minore all’Ufficio di Stato Civile dell’ Ambasciata  prima del compimento del suo 18° anno di età. Clicca qui per la procedura

I richiedenti maggiorenni, i cui atti di nascita non siano quindi mai stati registrati, dovranno presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. L’istanza di riconoscimento della cittadinanza per discendenza deve essere presentata presso il luogo di residenza del richiedente: rappresentanza consolare di competenza territoriale se residente all’estero, oppure Comune se residente in Italia.

Requisito essenziale: l’avo di cittadinanza italiana emigrato all’estero deve essere nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d’Italia) o dopo l’annessione del territorio di nascita al Regno d’Italia.

Eccezionalmente, si potranno accettare istanze di cittadinanza per discendenza anche se l’avo italiano fosse nato precedentemente al 17 marzo 1861, purchè sia deceduto dopo tale data.

La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948. Se la madre italiana ha però acquisito, anche automaticamente, un’altra cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero prima del 1948, ha automaticamente perso la cittadinanza italiana e la capacità di trasmetterla ai discendenti.

Il possesso dei requisiti per la presentazione della domanda di cittadinanza è determinato dalla legge in vigore al momento della nascita.

Per presentare la domanda di cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) è necessario fissare un appuntamento previo l’ invio di una email a consolare.jerevan@esteri.it

Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale debitamente legalizzata e tradotta in italiano. Non sono ammesse discrepanze (es. nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.) di alcun genere nella documentazione presentata. L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso.

I documenti originali richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.

LISTA DEI DOCUMENTI

La trattazione delle pratiche di riconoscimento Iure Sanguinis (per discendenza) è soggetta al pagamento di 300 EUR (articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata sulla G.U. n.143 del 23-6-2014); il pagamento deve essere effettuato in valuta armena il giorno dell’appuntamento presso l’ Ambasciata al tasso di cambio trimestrale. Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.

Si ribadisce che l’Ambasciata si riserva di chiedere documentazione aggiuntiva. I termini di trattazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis decorrono dal momento in cui la documentazione è completa.