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Cambiamento del nome

 

Qualsiasi cittadino che intenda cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto del luogo di residenza oppure del luogo dove è registrato l’atto di nascita.

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE: nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale, pertanto le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da solide e significative motivazioni, quali, ad esempio, cognomi o nomi ridicoli o vergognosi o che rivelano origine naturale.

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

COGNOME DELLA DONNA: la DONNA italiana coniugata conserva per legge il proprio cognome da nubile nel passaporto e negli altri documenti che la riguardano. Può  richiedere, ma non obbligatoriamente, che sia aggiunto al proprio cognome da nubile, quello da coniugata con una annotazione alla pag. 4 del passaporto.

Per presentare la domanda di persona all’Ambasciata occorre fissare un appuntamento previo invio di una email a consolare.jerevan@esteri.it

Istruzioni:

  • compilare il modulo di richiesta di cambiamento di nome o cognome (cliccare qui) – in particolare è necessario indicare:

a. la modificazione del nome o del cognome che si richiede;

b. le ragioni della richiesta;

c. firmare e datare il suddetto modulo di richiesta.

  • allegare:

a. copia del proprio passaporto o carta d’ identita’ valida;

b. originale del certificato di residenza tradotto in italiano;

c. originale certificato di stato di famiglia tradotto in italiano;

d. marca da bollo di Euro 16.00 (reperibile in Ambasciata), da apporre sulla domanda;

Tutta la documentazione sara’ trasmessa alla Prefettura italiana competente.

Se vi è accoglimento, ricevimento del Decreto Provvisorio al cambiamento del nome o cognome da parte della Prefettura;
Il Decreto viene affisso nell’Albo Consolare per 30 gg. di un avviso contenente il sunto della domanda e pagamento  della relativa marca consolare;
Segue la comunicazione alla Prefettura competente dell’avvenuta pubblicazione;
Ricevimento da parte della Prefettura del Decreto Definitivo al cambiamento del nome o cognome;
Consegna all’interessato del Decreto Definitivo e pagamento della relativa marca consolare;
L’interessato a questo punto richiede al Comune di nascita di trascrivere ed annotare il Decreto Definitivo del cambiamento di nome o di cognome;
Segue il conseguimento nell’Anagrafe italiana del cambiamento del nome o del cognome e richiesta da parte dell’interessato di rilascio nuovi documenti con le nuove generalità (passaporto, carta d’identità, codice fiscale, ecc.).