Qualsiasi cittadino che intenda cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto del luogo di residenza oppure del luogo dove è registrato l’atto di nascita.
AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE: nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale, pertanto le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da solide e significative motivazioni, quali, ad esempio, cognomi o nomi ridicoli o vergognosi o che rivelano origine naturale.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
COGNOME DELLA DONNA: la DONNA italiana coniugata conserva per legge il proprio cognome da nubile nel passaporto e negli altri documenti che la riguardano. Può richiedere, ma non obbligatoriamente, che sia aggiunto al proprio cognome da nubile, quello da coniugata con una annotazione alla pag. 4 del passaporto.
Per presentare la domanda di persona all’Ambasciata occorre fissare un appuntamento previo invio di una email a consolare.jerevan@esteri.it
Istruzioni:
- Compilare il modulo di richiesta di cambiamento di nome o cognome (cliccare qui) – in particolare è necessario indicare:
a. la modificazione del nome o del cognome che si richiede;
b. le ragioni della richiesta;
c. firmare e datare il suddetto modulo di richiesta.
- Allegare:
a. copia del proprio passaporto o carta d’ identita’ valida;
b. originale del certificato di residenza tradotto in italiano;
c. originale certificato di stato di famiglia tradotto in italiano.
Tutta la documentazione sara’ trasmessa alla Prefettura italiana competente.
Se vi è accoglimento dell’istanza, l’interessato ricevera’ il Decreto Provvisorio al cambiamento del nome o cognome da parte della Prefettura.
Non appena l’interessato riceve dal Prefetto il decreto di autorizzazione all’affissione deve portare detto documento all’Ambasciata, previo appuntamento, per poter procedere all’affissione del sunto di domanda.
L’affissione ha durata di 30 giorni consecutivi. Trascorsi i quali l’Ambasciata inviera’ alla Prefettura una copia dell’affissione stessa e una dichiarazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata. Verra’ quindi trasmesso il Decreto Definitivo al cambiamento del nome o cognome.
Il decreto che autorizza il cambiamento del nome e del cognome deve essere annotato, a cura del Comune, su diretta richiesta degli interessati, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.
Segue il conseguimento nell’Anagrafe italiana del cambiamento del nome o del cognome e richiesta da parte dell’interessato di rilascio nuovi documenti con le nuove generalità (passaporto, carta d’identità, codice fiscale, ecc.).