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Cambiamento del nome

In base alla normativa italiana, il cittadino residente all’estero che vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome può presentare istanza per iscritto presso l’Ufficio consolare di riferimento per la circoscrizione di residenza all’estero, per il successivo inoltro alla Prefettura competente per Comune d’iscrizione AIRE. In alternativa, è possibile presentare istanza direttamente al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’Ufficio dello Stato Civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce (per maggiori informazioni, consultare il Portale delle Prefetture).

Si evidenzia che per presentare l’istanza per il tramite dell’Ufficio consolare il richiedente deve essere iscritto all’AIRE di questa Ambasciata e l’atto di nascita deve essere stato trascritto in Italia.

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE:

Nell’ordinamento italiano il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere eccezionale, pertanto le richieste potranno essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da solide e significative motivazioni, quali, ad esempio, cognomi o nomi ridicoli o vergognosi o che rivelano origine naturale.

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

COGNOME DELLA DONNA: la DONNA italiana coniugata conserva per legge il proprio cognome da nubile nel passaporto e negli altri documenti che la riguardano. Può richiedere, ma non obbligatoriamente, che sia aggiunto al proprio cognome da nubile, quello da coniugata con una annotazione alla pag. 4 del passaporto.

Ulteriori chiarimenti:

  • L’Ambasciata non ha alcun potere decisionale sulle pratiche di cambiamento del nome e/o cognome, agendo da semplice intermediario tra il cittadino e la competente Prefettura italiana;
  • L’Ambasciata non ha alcun potere di intervento sulla tempistica del procedimento, la quale è determinata da una serie di passaggi regolati dal Codice Civile e dai tempi di risposta della Prefettura;
  • L’esito dell’istanza è discrezionale e il Prefetto può rigettarla se ritiene le motivazioni addotte insufficienti o infondate;

Per presentare la domanda di persona all’Ambasciata occorre fissare un appuntamento previo invio di una email a consolare.jerevan@esteri.it

Istruzioni:

  1. Compilare il modulo di richiesta di cambiamento di nome o cognome (cliccare qui) – in particolare è necessario:
  • indicare chiaramente la modifica del nome o del cognome che si richiede;
  • spiegare per esteso e dettagliatamente le ragioni alla base della richiesta;
  • compilare tutti i campi del modulo e indicare il proprio indirizzo di residenza in Armenia;
  • firmare e datare il suddetto modulo di richiesta.

2. Allegare:

  • copia del proprio passaporto o carta d’ identita’ valida;
  • originale del certificato di residenza tradotto in italiano;
  • originale certificato di stato di famiglia tradotto in italiano;
  • documentazione a sostegno dell’istanza, debitamente legalizzata e tradotta ove necessario.

Tutta la documentazione sara’ trasmessa alla Prefettura italiana competente.

Procedura

Per le domande di cambiamento di nome o cognome sono previste le seguenti fasi.

  1. Richiesta dell’interessato su apposito formulario.
    Nel caso in cui l’istanza riguardi un minore, si segnala che è disponibile uno specifico modulo che dovrà portare la firma di entrambi i genitori.
  2. Inoltro della domanda alla Prefettura competente;
    La Prefettura invia un riscontro, questo potrà essere:

    1. accettazione dell’istanza;
    2. rigetto dell’istanza;
    3. accettazione con riserva: il Prefetto può richiedere eventuali integrazioni documentali, ad esempio un certificato penale. Fornite le integrazioni richieste, il Prefetto procede all’accettazione dell’istanza oppure al suo rigetto.
  3. A seguito di accettazione dell’istanza, il Prefetto emette un Decreto di autorizzazione di affissione all’albo Consolare e/o all’albo pretorio del Comune AIRE del sunto della domanda di cambiamento del nome e/o del cognome;
  4. Effettuazione della pubblicazione per 30 giorni consecutivi di un avviso contenente il sunto della domanda e pagamento della relativa tassa consolare;
  5. Notizia alla Prefettura competente dell’avvenuta pubblicazione da parte del richiedente o per il tramite dell’Ufficio consolare, che indica se vi sono state o meno opposizioni nei modi e nei termini previsti dalla legge da parte di chiunque ne abbia interesse;
  6. Accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, riscontro da parte della Prefettura, che può essere:
    1. Emissione di un Decreto di autorizzazione al cambiamento del nome e/o del cognome;
    2. Accoglimento di eventuali opposizioni presentate nei modi e nei termini previsti dalla legge da parte di chiunque ne abbia interesse (a cui seguiranno indicazioni da parte del Prefetto).
  7. Consegna all’interessato del Decreto Definitivo.
  8. L’interessato richiede al Comune di nascita di trascrivere ed annotare il Decreto Definitivo del cambiamento di nome e/o di cognome per renderlo effettivo. Il Comune AIRE dovra’ confermare l’avvenuta annotazione del Decreto. La procedura può dichiararsi conclusa e il cambiamento del nome e/o del cognome effettivo solo a seguito di conferma ufficiale da parte del Comune dell’avvenuta annotazione del Decreto nei registri di Stato Civile.

IMPORTANTE
La documentazione deve essere inviata in originale e NON verrà restituita.