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Cittadinanza

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NUOVA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA

Compilazione e presentazione online delle istanze di conferimento della cittadinanza italiana ex artt. 5 (matrimonio) e 9 (Residenza in Italia) della Legge 91/92.

Le domande per la cittadinanza italiana presentate da cittadini stranieri residenti all’estero dovranno essere presentate esclusivamente per via informatica tramite il portale ALI del Ministero dell’Interno, tramite la seguente URL:
Portale Servizi – Ali Cittadinanza (interno.it)

Sarà cura dell’interessato eseguire la compilazione e presentazione on line della domanda di cittadinanza, completa della prevista documentazione.

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SOSTANZIALI NOVITÀ IN MATERIA DI CITTADINANZA SONO STATE INTRODOTTE DALL’ART. 14 DEL DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113 E DALLA RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE N. 132 DEL 1° DICEMBRE 2018.

A partire dal 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del suddetto decreto sono state apportate alcune importanti modifiche alla Legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91.

Si attira l’attenzione sulle importanti disposizioni di cui al nuovo articolo 9-ter, che prevedono l’estensione a 48 mesi del termine per la definizione dei procedimenti di acquisto o concessione della cittadinanza italiana (artt. 5 e 9 della Legge 91/1992), eccezion fatta per i procedimenti di riconoscimento iure sanguinis, per i quali il termine è da intendersi confermato in 730 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In pratica, per le istanze presentate all’estero, si tratta delle seguenti casistiche:

  • acquisto della cittadinanza per matrimonio (art. 5)
  • concessione cittadinanza per discendenza, oppure dopo 5 anni di servizio prestato per lo Stato Italiano (art. 9)

Inoltre, a decorrere dal 4 dicembre 2018, è condizione indispensabile per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 della suddetta Legge, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, oppure di una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Per l’acquisizione del titolo di studio della lingua italiana, chi è residente in Armenia può rivolgersi all‘Università Statale di Jerevan, prof.ssa Zara Voskanyan, cell +37493527704 (WhatsApp , Viber e Telegram), e-mail: zarugi@yahoo.fr

Ai sensi del novellato art. 9 bis, il contributo dovuto in relazione alle pratiche di cittadinanza è di importo pari a 250 euro (si tratta delle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana).

PagoPA “A partire dal 25 maggio prossimo è possibile effettuare il pagamento dell’imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. Sino al 5 luglio si potranno utilizzare in alternativa le altre ordinarie modalità di pagamento, dopo tale data PagoPA sarà l’unica modalità di pagamento.”

È stato infine abrogato il termine di cui all’art. 8, comma 2, della Legge, pertanto il Ministero dell’Interno può procedere al rigetto dell’istanza di conferimento della cittadinanza senza limiti temporali.

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Cittadinanza per matrimonio/unione civile

ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA PER STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO
(art.5 – matrimonio con cittadino/a italiano/a e art.9, c.1, lettera c, Legge 91/1992)

Il Ministero dell’Interno ha disposto le seguenti modalità:

INVIO DELLA DOMANDA ON-LINE: MODALITA’ OPERATIVE

  1. a) La procedura prevede che il/la richiedente si registri preliminarmente nel portale dedicato denominato “ALI” tramite la seguente URL: https://cittadinanza.dlci.interno.it

Il/la richiedente, effettuato il login, troverà una sezione CITTADINANZA contenente le seguenti funzionalità:

  1. – gestione della domanda;
  2. – visualizza stato della domanda;
  3. – primo accesso alla domanda;
  4. – comunicazioni.

Selezionando il sottomenù “GESTIONE DOMANDA” il/la richiedente avrà la possibilità di inserire la domanda compilando uno dei quattro modelli a disposizione.

Si attira l’attenzione sul fatto che per le istanze presentate da cittadini stranieri residenti all’estero gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente i modelli:

  • MODELLO AE – Cittadini Stranieri residenti all’Estero – Art. 5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano.
    MODELLO BE – Cittadini Stranieri residenti all’Estero – Art. 9 comma 1., lettera c. (straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato Italiano)
  1. b) L’utente dovrà compilare tutti i campi previsti dal modello allegando la scansione dei quattro documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza.

I documenti sono:

  1. ESTRATTO DELL’ATTO DI NASCITA DEL PAESE D’ORIGINE
    Il documento deve essere debitamente legalizzatodall’Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione dell’atto, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali (Apostille) o accordi (nel caso della Repubblica di Armenia gli atti di stato civile vengono legalizzati con l’Apostille dal Ministero della Giustizia armeno).

L’atto in questione, così come le eventuali annotazioni marginali circa il cambio delle generalità (nome, cognome) e l’eventuale atto e/o sentenza che ha decretato tale evento, vanno allegati in quanto parte integrante dell’atto di nascita stesso e dovranno anch’esse essere accompagnate da relativa traduzione in regola con le norme vigenti in materia (art. 22 D.P.R. n. 396/00 e art. 33 D.P.R. n. 445/00).
In Armenia la firma del traduttore viene legalizzata da un Notaio Pubblico e poi l’atto cosí formato andrá legalizzato con l’Apostille.

  1. CERTIFICATO PENALE DEL PAESE DI ORIGINE E DI EVENTUALI PAESI TERZI DI RESIDENZA, COMPRESO L’ATTUALE (a partire dai 14 anni d’età). Il documento, la cui validità è pari a sei mesi dalla data del rilascio, deve essere completo di apostille, nonché dalla traduzione come sopra specificato.
  2. RICEVUTA DI VERSAMENTO DI 250 EURO
  3. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (PASSAPORTO)
  4. MARCA DA BOLLO DI 16 EURO
  5. c) L’utente potrà salvare, modificare, eliminare oppure inviare la domanda completata.

Una volta inviata la domanda, verrà generata una pagina riepilogativa e la ricevuta di invio per il/la richiedente.

Successivamente, a seguito delle previste verifiche, la domanda inserita nel Portale ALI potrà trovarsi in una di queste tre condizioni:
– domanda accettata;
– domanda rifiutata.
In tutti e due i casi il sistema invierà automaticamente al/la richiedente una e-mail all’indirizzo indicato al momento della registrazione, nonché una comunicazione al profilo utente creato sul portale ALI relativamente all’accettazione o al rifiuto della domanda.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE l’utente riceverà una “comunicazione” di accettazione o rifiuto della domanda.

– In caso di rifiuto della domanda, l’interessato/a potrá ripresentare la domanda. In tal caso la ricevuto di pagamento di Euro 250 e la marca da bollo saranno ritenute ancora valide.
– In caso di accettazione della domanda, seguirà da parte di questa Ambasciata la convocazione del/la richiedente per l’identificazione dello/a stesso/a; la verifica e l’acquisizione degli originali della documentazione già presentata per via telematica dal/la interessato/a, nonché di ogni altro documento necessario e della percezione consolare prevista per l’autentica di firma.

In sede di convocazione, verrà effettuato il controllo sulla completezza e regolarità della documentazione presentata, nonché sulla coerenza tra i dati riportati nella domanda inserita telematicamente dal/la richiedente e quelli risultanti dalla documentazione in originale.

Considerato che la nuova modalità di presentazione online consente al singolo utente di poter compilare il modulo di domanda direttamente dal proprio domicilio, senza avere un contatto preliminare con questo Ufficio, si raccomanda di presentare la documentazione in regola con le disposizioni sopra richiamate al fine di ridurre al minimo possibili inconvenienti legati a documentazione carente di requisiti formali

PAGAMENTO CONTRIBUTO 250 EURO
Pagamento di un contributo di 250,00 Euro da effettuare tramite bonifico bancario o circuito Eurogiro al conto corrente postale intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza -00184 ROMA, codice IBAN IT 54D 0760 1032 0000 0000 8090 20, codice BIC/SWIFT di Poste italiane per bonifici esteri: BPPIITRRXXX (per operazioni Eurogiro: PIBPITRA), indicando la causale del versamento: acquisto cittadinanza-contributo legge n. 94 /2009.

PagoPA –  Sul portale servizi cittadinanza, utilizzato dai richiedenti, è stato pubblicato il seguente avviso:
A partire dal 25 maggio prossimo è possibile effettuare il pagamento dell’imposta di bollo DI 16€ e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. Sino al 5 luglio si potranno utilizzare in alternativa le altre ordinarie modalità di pagamento, dopo tale data PagoPA sarà l’unica modalità di pagamento”.

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Cittadinanza per discendenza

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis.

I figli minori di un cittadino/a italiano/a sono automaticamente italiani. Per i residenti all’estero, sarà sufficiente presentare  l’atto di nascita del minore all’Ufficio di Stato Civile dell’ Ambasciata  prima del compimento del suo 18° anno di età. Clicca qui per la procedura

I richiedenti maggiorenni, i cui atti di nascita non siano quindi mai stati registrati, dovranno presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. L’istanza di riconoscimento della cittadinanza per discendenza deve essere presentata presso il luogo di residenza del richiedente: rappresentanza consolare di competenza territoriale se residente all’estero, oppure Comune se residente in Italia.

Requisito essenziale: l’avo di cittadinanza italiana emigrato all’estero deve essere nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d’Italia) o dopo l’annessione del territorio di nascita al Regno d’Italia.

Eccezionalmente, si potranno accettare istanze di cittadinanza per discendenza anche se l’avo italiano fosse nato precedentemente al 17 marzo 1861, purchè sia deceduto dopo tale data.

La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948. Se la madre italiana ha però acquisito, anche automaticamente, un’altra cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero prima del 1948, ha automaticamente perso la cittadinanza italiana e la capacità di trasmetterla ai discendenti.

Il possesso dei requisiti per la presentazione della domanda di cittadinanza è determinato dalla legge in vigore al momento della nascita.

Per presentare la domanda di cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) è necessario fissare un appuntamento previo l’ invio di una email a consolare.jerevan@esteri.it

Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale debitamente legalizzata e tradotta in italiano. Non sono ammesse discrepanze (es. nomi, cognomi, luoghi, date, ecc.) di alcun genere nella documentazione presentata. L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso.

I documenti originali richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.

LISTA DEI DOCUMENTI

La trattazione delle pratiche di riconoscimento Iure Sanguinis (per discendenza) è soggetta al pagamento di 300 EUR (articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata sulla G.U. n.143 del 23-6-2014); il pagamento deve essere effettuato in valuta armena il giorno dell’appuntamento presso l’ Ambasciata al tasso di cambio trimestrale. Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.

Si ribadisce che l’Ambasciata si riserva di chiedere documentazione aggiuntiva. I termini di trattazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza Jure sanguinis decorrono dal momento in cui la documentazione è completa.