Ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020, è ammesso l’ingresso nel territorio nazionale per recarsi esclusivamente nel luogo di residenza (o domiciliazione) di una persona di cui alle lettere f e h, articolo 6, comma 1 (http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20201203.pdf) anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.
La relazione affettiva riguarda esclusivamente le coppie e non i familiari.
Gli interessati potranno prendere appuntamento presso il centro visti TLS https://it.tlscontact.com/am/EVN/index.php per presentare la domanda di visto di turismo/visita a familiari e amici.
L’ingresso in Italia per turismo non è al momento consentito, compresi inviti presso abitazioni proprie o di familiari in altro luogo diverso dalla propria residenza.
Oltre alla documentazione prevista per richiedere un visto di turismo/visita a familiari, dovrà essere presentata una dichiarazione di responsabilità della parte invitante sulla durata e stabilità della relazione affettiva, accompagnata da copia di un valido documento di identità.
Come previsto dall’articolo 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è tenuto a rispondere per reato di falso ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
Una volta ottenuto il visto potrà inoltre essere scaricata una nota di accompagnamento (in italiano/in armeno), che potrebbe agevolare l’imbarco e che riporta un estratto della normativa vigente, in cui sono riportate le categorie dei richiedenti visto esentati dalle restrizioni di viaggio, che al punto l) prevede l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza (che devono coincidere) di una persona di cui alle lettere f) e h) anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.
I titolari di un visto Schengen non hanno automaticamente diritto a entrare nello spazio Schengen e devono rispettare le restrizioni di viaggio vigenti. La decisione di ingresso in territorio nazionale spetta alle Autorità di frontiera, che possono chiedere l’esibizione di documentazione comprovante i motivi del viaggio e l’appartenenza alle categorie escluse dalle restrizioni di viaggio e negare l’ingresso ai cittadini stranieri nel territorio nazionale.
Si attira l’attenzione di tutti i richiedenti sull’obbligo di quarantena (14 giorni) previsto all’arrivo in Italia.
IMPORTANTE: Le presenti disposizioni si applicano dalla data del 3 dicembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 15 gennaio 2021. La data di ingresso nell’area Schengen non deve essere successiva al 15 gennaio 2021.