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Dichiarazioni di accompagnamento

 

Dichiarazioni di accompagnamento

Dal 4 giugno 2014 entreranno in vigore le nuove modalità di presentazione della dichiarazione di accompagnamento che va prodotta nel caso in cui un minore di quattordici anni viaggi fuori del Paese di residenza non accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci (art. 14, comma 2 della legge 21 novembre 1967, n. 1185).

Oltre all’adozione di moduli unici per l’Italia e per l’estero che saranno disponibili presso Questure e Consolati, è stata prevista la possibilità che i nomi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore. In alternativa, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria, nel rendere la dichiarazione, possono chiedere che i dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente.

Nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, sarà rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce - prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto - di verificare che il vettore accetti che il minore sia ad esso affidato.

La validità della dichiarazione di accompagnamento è limitata ad un viaggio (andata oppure andata/ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può in principio superare il termine di sei mesi.

Per richiedere tale documento, occorre presentare di persona la seguente documentazione:

  • Modulo dichiarazione di accompagnamento;
  • Fotocopia carta d’identità o passaporto dei genitori;
  • Fotocopia carta d’identità o passaporto del minore;
  • Fotocopia carta d’identità o passaporto dell’accompagnatore (consigliato);

Per l'appuntamento inviare una email a consolare.jerevan@esteri.it

 

 


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